PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis del Governo, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            premesso che le finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza, nello sviluppo dei mercati e nella tutela di consumatori e utenti, rientrano nella materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato che le singole disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare: «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (lettera e)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (lettera g)); «ordinamento civile» (lettera l)); «previdenza sociale» (lettera o)); «pesi, misure e determinazione del tempo» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (lettera r));

            considerato che rilevano altresì le materie «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «professioni», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «commercio con l'estero» e «governo del territorio», attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            considerato, in particolare, che l'articolo 6 del provvedimento in esame è prevalentemente volto a creare le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore del trasporto ferroviario mediante una serie di princìpi indicati al comma 1 ed è pertanto anch'esso riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato infine che l'articolo 8, in quanto volto a prevedere incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione, appare anch'esso riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

 

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            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli altri aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), nel modificare la disciplina vigente, relativa al sistema di risarcimento diretto in materia di assicurazioni private, stabilisce che debbano essere stabiliti i limiti e le condizioni non solo di risarcibilità dei danni accessori, ma anche delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale;

            rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 27 eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società, disegnando un nuovo sistema di pubblicità relativo alle quote sociali ed al loro trasferimento basato unicamente sulla loro iscrizione nel registro delle imprese;

            rilevato altresì che l'articolo 36, comma 1, sopprime il regime giuridico dei cosiddetti beni mobili registrati e conseguentemente il pubblico registro automobilistico, prevedendo che a questi si applichino le disposizioni generali di cui all'articolo 812 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 36 in ordine alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento;

            ritenuto che la nuova disciplina giuridica di cui all'articolo 36 faccia venir meno l'esigenza di certezza giuridica del regime degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con possibile pregiudizio per gli utenti, che avranno minori garanzie di fronte a possibili frodi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera a) del comma 1;

 

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            b) valuti la Commissione di merito se la nuova disciplina di cui all'articolo 27 comporti limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci in caso di assemblea precedente al perfezionamento degli adempimenti ivi previsti;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 36.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato come il provvedimento si proponga l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico del Paese, attraverso un insieme articolato di interventi, sia sul piano della tutela della concorrenza, sia sul piano della tutela dei consumatori, sia su quello della riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi;

            evidenziato come l'intervento legislativo si ponga in significativa consonanza con le misure già introdotte nel corso del primo anno di legislatura al fine di incrementare il livello di apertura concorrenziale di molti settori dell'economia nazionale, proseguendo in quel processo di liberalizzazione che costituisce uno degli elementi qualificanti del programma di Governo;

            segnalata l'opportunità proseguire lungo tale piano di azione, al fine di estendere ulteriormente la portata delle misure di liberalizzazione e di proseguire negli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, dedicando, in tale contesto, particolare attenzione al settore tributario, al fine di migliorare la qualità dei rapporti tra Fisco e contribuenti e di contribuire in tal modo ad assicurare un più elevato livello di ottemperanza agli obblighi tributari;

            evidenziato favorevolmente il contenuto dell'articolo 21, il quale si pone l'obiettivo di ampliare la partecipazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale delle società, al fine di ridurre la dipendenza delle imprese stesse dal capitale di debito, in un'ottica di modernizzazione del sistema produttivo nazionale che appare decisivo per superare molte degli ostacoli alla crescita del sistema economico del nostro Paese;

 

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            condivisa la finalità, posta a fondamento dell'articolo 32, recante la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto, di proseguire gli interventi legislativi già adottati del Governo per riequilibrare i rapporti tra risparmiatori e sistema bancario e favorire una migliore trasparenza delle condizioni contrattuali, in un'ottica di rafforzamento e modernizzazione del sistema finanziario nazionale nel suo complesso;

            valutato positivamente l'obiettivo della norma di delega di cui all'articolo 33, relativa alla modernizzazione degli strumenti di pagamento, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, nonché di favorire la trasparenza delle transazioni finanziarie, che può costituire uno strumento utile per il contrasto all'evasione fiscale ed ai fenomeni del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, nonché al finanziamento delle attività terroristiche;

            sottolineata l'esigenza che la riforma del regime giuridico dei veicoli, da tempo attesa e certamente necessaria, venga realizzata ponendo la necessaria attenzione a tutti gli aspetti di criticità che tale intervento comporta, al fine di contemperare gli obiettivi di snellimento burocratico con quello di garanzia delle transazioni, di tutela dei contraenti e di protezione della sicurezza della circolazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito se non sia prematuro intervenire sul testo del Codice delle assicurazioni relativamente alla disciplina dell'indennizzo diretto, la quale è entrata in vigore solo il 1o febbraio scorso, senza aver potuto ancora approfondire gli effetti di tale disciplina;

            b) con riferimento all'articolo 19-bis, il quale prevede l'introduzione di un regime fiscale agevolato per i prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri stabiliti dalle organizzazioni di certificazione, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le definizione delle tipologie e delle modalità di attuazione delle predette agevolazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione agevolativi, la quale risulta del tutto indeterminata, nonché di prevedere che, ai fini IVA, l'applicazione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione da parte dell'Unione europea;

            c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), la quale prevede l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di società di capitali sottoscritto o acquistato da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ovvero la possibilità di dedurre dal

 

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reddito imponibile una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso nel capitale stesso di tali OICVM, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la previsione agevolativa ivi contenuta si applica agli OICVM italiani ed esteri, nonché agli intermediari finanziari esercenti attività di assunzione di partecipazioni iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

            d) con riferimento all'articolo 21-bis, il quale delega il Governo ad introdurre agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori attualmente in regime di locazione, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze generate dalle cessioni dei predetti immobili siano assoggettate ad imposta sostitutiva in misura pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione, la quale si applica direttamente ai soggetti venditori degli immobili, sia effettivamente in grado di produrre effetti di incentivazione nei confronti dei soggetti gestori degli alberghi che acquistano gli immobili; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la formulazione della norma, prevedendo che, ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, tali cessioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici strumenti di agevolazione, anche di carattere tributario, volti a sostenere gli imprenditori del settore alberghiero operanti in centri termali i quali risultano coinvolti da tempo da un grave stato di crisi;

            f) con riferimento all'articolo 32-sexies, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 una norma interpretativa, volta a chiarire che l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per i finanziamenti a medio e lungo termine, prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si applica anche nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda la facoltà, per il debitore, di recedere dal rapporto in ogni momento, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella di cui all'articolo 32-quinquies, la quale apporta al medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 una modifica sostanzialmente analoga;

            g) con riferimento all'articolo 33, comma 1, contenente disposizioni di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere maggiormente conto, con particolare riguardo ai criteri indicati nella lettera h), delle competenze attribuite dall'ordinamento attuale alla Banca d'Italia, anche quale componente del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le varie autorità operanti nel settore, nonché di prevedere che l'esercizio della delega avvenga in coerenza con la direttiva dell'Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno, approvata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2007;

 

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            h) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a) la quale indica, tra i criteri di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, la progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto la nozione di «moneta elettronica», che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-ter), del Testo unico bancario, indica un «valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente», appare utilizzata in senso atecnico, escludendo, ad esempio, dalla disciplina in esame le carte di credito;

            i) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), la quale prevede la graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni, e ad altri soggetti appartenenti a «specifiche categorie economiche», valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in considerazione dell'eccessiva genericità, ai fini dell'esercizio della delega, dell'espressione «specifiche categorie economiche», comprendendo in tale categoria anche le imprese di investimento;

            l) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera e), la quale prevede l'introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto anche in questo caso la nozione di «moneta elettronica» appare utilizzata in senso atecnico, nonché di chiarire il meccanismo che dovrà consentire l'introduzione di incentivi ad invarianza del gettito;

            m) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera f), la quale dispone la revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, prevedendo la revisione, in termini più favorevoli, del trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sia possibile coniugare l'obiettivo di rendere più favorevole il trattamento tributario con quello di assicurare, al contempo, l'invarianza del gettito;

            n) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera m), la quale dispone che si debba prevedere l'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi

 

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enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, la quale prevede la stipula di convenzioni soltanto con la società Poste italiane S.p.A. o con banche, mentre non prevede che le stesse convenzioni possano essere stipulate, al fine di garantire parità di concorrenza, con intermediari emittenti carte di pagamento ovvero con istituti di moneta elettronica abilitati ai sensi del Testo unico bancario;

            o) con riferimento al comma 6 dell'articolo 33, il quale dispone che le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in esso contenuto debbano essere adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, ai fini del necessario coordinamento dell'azione normativa e regolamentare, il ruolo attualmente svolto dalla Banca d'Italia e riconosciuto dalle stesse disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede, agli articoli 38 e 62 il coinvolgimento della Banca d'Italia in materia di pagamenti informatici, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi;

            p) con riferimento all'articolo 33-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i servizi indicati nella disposizione siano forniti dall'Agenzia del territorio, di norma, in via telematica;

            q) con riferimento all'articolo 38, il quale disciplina la tassazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti su veicoli, in conseguenza dell'abolizione del pubblico registro automobilistico, disposta dall'articolo 36 del disegno di legge, e dell'obbligo, previsto dallo stesso articolo, di registrare i suddetti atti nell'archivio nazionale dei veicoli, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, prevedendo che l'imposta di trascrizione, continui ad applicarsi «alla registrazione degli atti», piuttosto che agli atti stessi, nonché di individuare con precisione il momento a decorrere dal quale la predetta imposta si applicherà in conseguenza della registrazione degli atti nell'archivio nazionale dei veicoli, anziché per le formalità eseguite nel pubblico registro automobilistico, di cui si dispone l'abolizione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienze ed istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2272-bis, come modificato dagli emendamenti approvati,

 

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recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale;

            premesso che l'introduzione dell'articolo 23 nel testo in esame non appare coerente con la riforma complessiva dello spettacolo dal vivo in corso di definizione da parte del Governo e risulta altresì penalizzante delle imprese operanti nel settore, visto che si troverebbero a perdere i contributi ad esse riconosciute dal Fondo unico dello spettacolo;

            evidenziato che appare invece necessario non penalizzare l'attività di fondazioni museali e enti teatrali che rappresentano realtà di prestigio per il Paese dal punto di vista culturale, scientifico, tecnologico e di ricerca;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario che la normativa prevista all'articolo 23 sia coerente con la legislazione vigente in materia di interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo e non contrasti altresì con la disciplina di riforma complessiva del settore, in corso di predisposizione da parte del Governo;

            2) risulta altresì necessario prevedere che, all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, dopo le parole: «per l'ambiente» siano aggiunte le seguenti: «alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, all'Ente teatrale italiano».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione;

            considerato che esso costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

 

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            preso atto del contenuto di numerose disposizioni, già inserite nel disegno di legge originario, che intervengono su materie di particolare interesse per la VIII Commissione;

            rilevato che la Commissione di merito ha apportato significative modifiche al testo originario del provvedimento, sulle quali è stato possibile svolgere solo un limitato approfondimento;

            auspicato che all'interno dell'articolo 7, relativo alle innovazioni nel settore del trasporto pubblico locale, possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici;

            osservato che, in relazione all'articolo 20, occorre che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea, rimarcando l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20 e intensificando, al contempo, il regime dei controlli e delle ispezioni, a partire da quelli all'interno dei luoghi di lavoro;

            considerato che il combinato disposto dell'articolo 36 (che prevede la soppressione del PRA) e dell'articolo 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, che si pongono il fine di garantire con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, atteso anche che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali;

            rilevato, infine, che l'articolo 41-bis introduce una innovativa disposizione che prevede l'adozione di una legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, con la quale recepire le segnalazioni, i pareri e le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 20, sia integrato il comma 1 con l'estensione del principio ivi fissato del mantenimento dei livelli di sicurezza per la

 

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collettività anche alla tutela dell'ambiente, nonché con l'inserimento di un ulteriore principio e criterio direttivo del seguente tenore: «contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro, mediante riconoscimento e rafforzamento dei poteri ispettivi dell'ISPESL»;

            b) all'articolo 39, sia inserito un periodo del seguente tenore: «con i medesimi regolamenti è assicurato il coordinamento delle disposizioni in materia di certificazione per i veicoli fuori uso con la direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e con il decreto legislativo n. 209 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di stabilire in modo esplicito che, dopo la soppressione del PRA, è assicurata la tracciabilità dei veicoli a fine vita e sono definite le modalità di disciplina della cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione e del loro trattamento come rifiuti»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 41-bis, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, contempli anche la possibilità di recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità con i principi delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-bis, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi di rilevanza nazionale» e risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,

            ricordato che un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento conduce a ritenere che il rilievo, anche quantitativo, delle norme che appaiono riferite a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione (Trasporti), è molto significativo e che ciò aveva indotto quest'ultima ad elevare un conflitto di competenza per ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, in sede referente, del disegno di legge in oggetto,

 

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            preso atto, in proposito, che il Presidente della Camera ha confermato l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola X Commissione e che ciò rende ancora più opportuno che il presente parere, reso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, sia attentamente vagliato dalla Commissione di merito, ai fini dello svolgimento di un'istruttoria legislativa effettivamente approfondita anche sulle norme più direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della IX Commissione,

            passando quindi ai contenuti del disegno di legge, si segnalano talune forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 (componentistica dei veicoli a motore), 5 (liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili), 7 (disposizioni in materia di trasporto innovativo), 35 (portabilità della targa dei veicoli), 36 (regime giuridico degli autoveicoli e dei motoveicoli), 37 (mobilità del personale del pubblico registro automobilistico, a seguito dell'abolizione di tale struttura amministrativa), 39 (regolamenti di attuazione dei predetti articoli 36 e 37), 40 (sanzioni in materia di circolazione dei veicoli) e 41 (attuazione dei predetti articoli da 35 a 40 e modificazioni al codice della strada), anche alla luce della documentazione trasmessa alla IX Commissione da parte di diversi operatori del settore dei trasporti (ACI, Taxi italiano, UNASCA, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazione sindacale dei dirigenti dell'ACI),

            si rileva, in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, che appare necessario limitarne l'ambito applicativo ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, al fine di evitare che lavori incidenti sulla struttura e sulle caratteristiche di omologazione di mezzi circolanti, che rilevano sempre ai fini della sicurezza, siano effettuati senza preventivi controlli della pubblica amministrazione competente;

            sempre con riguardo all'articolo 3, appare altresì necessario adeguare il contenuto normativo del comma 4 alla ratio della disposizione che, come già accennato, consente modifiche sui veicoli senza visita e prova solo se queste non sono di carattere strutturale, limitando quindi l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;

            non appare poi congrua, al comma 5 dello stesso articolo 3, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, atteso che il permanere, in taluni casi, delle verifiche di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del

 

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Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, rende necessario il mantenimento della predetta disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo;

            quanto all'articolo 5, va sottolineato che:

                a) l'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, già vigila sulla liberalizzazione dell'handling ed è tenuto ad informare il Ministro semestralmente;

                b) il processo di liberalizzazione scatta automaticamente al raggiungimento delle soglie di traffico previste dalla norma;

                c) l'imposizione di misure correttive costituisce attività di amministrazione attiva da parte di ENAC e perciò assegnarne al Ministero il controllo genera una inutile sovrapposizione;

                d) già ora il rilascio della concessione totale prevede investimenti da parte dei gestori aeroportuali e la vigilanza dell'ENAC sulle tariffe applicate;

            considerato che all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, andrebbe chiarito se si tratti o meno di servizi pubblici di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni,

            rilevato inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 7 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, senza che ciò assicuri - come invece appare opportuno - che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino e oltre i 9 posti,

            con riferimento poi all'intero Titolo V del provvedimento, in cui sono raccolti gli articoli da 35 a 41 in materia di semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, la Commissione rappresenta gli orientamenti di seguito riportati:

                a) l'articolo 35 si limita ad istituire il regime personale della targa dei veicoli, non recando tuttavia la necessaria disciplina di dettaglio, che dovrebbe riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: l'attacco e il distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, le targhe già assegnate e circolanti, l'abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore, l'eventuale personalizzazione, la dismissione della targa in capo al proprietario, nonché i casi di furto e smarrimento;

 

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                b) la formulazione dell'articolo 36, comma 2, che prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbe essere integrata affinché l'ambito di applicazione della disposizione ricomprenda, in modo esplicito, tutte quelle ipotesi non riconducibili alle sole fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia ma che incidono sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo, affinché possa continuare ad essere assicurata la certezza delle responsabilità civilistiche, amministrative, tributarie, anche con riferimento alla regolare notifica delle violazioni;

                c) atteso che l'articolo 37, nel prevedere che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico (PRA) si applichino le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, appare non tenere conto dell'elevata professionalità da sempre riconosciuta ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico, si pone l'esigenza di prevedere una diversa modalità di ricollocazione di tale personale, che potrebbe essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;

                d) l'articolo 39, nel disporre l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, non specifica tuttavia che tale attività normativa secondaria deve ricomprendere anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché la previsione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli, e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;

                e) peraltro, lo stesso articolo 39 si limita a prevedere solo un «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, laddove appare invece necessario, alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dal Titolo V del disegno di legge n. 2272-bis, autorizzare il Governo a procedere ad una più complessiva integrazione di tale atto normativo, unitamente alla novellazione - per le parti in cui ciò sia ritenuto necessario - anche del Decreto del Presidente della Repubblica 16

 

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dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

                f) data la delicatezza della materia della circolazione giuridica dei veicoli, che ha evidenti riflessi di ordine pubblico e di tutela dei diritti, appare inoltre opportuno esplicitare - sempre con riferimento all'articolo 39 - il principio in base al quale l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli, procedura cui partecipano, per inciso, anche i privati attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, debba comunque avvenire in una cornice di imparzialità e indipendenza e, quindi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese;

                g) all'articolo 41, comma 1, lettera e), non appare giustificato l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto la previsione ivi contenuta, in forza della quale «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri», oltre a sancire un principio fondamentale che regola l'immissione in circolazione dei veicoli, non pare porsi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, del disegno di legge in esame, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;

                h) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare altresì congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, comma 1, sia limitato ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, l'ambito di applicazione della disposizione che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo

 

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nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti;

            2) all'articolo 3, comma 4, sia limitata l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;

            3) all'articolo 3, comma 5, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, sia sostituita dalla previsione che la medesima disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo, non si applichi alle modifiche consentite senza visita e prova introdotte dal provvedimento in esame;

            4) sia soppresso l'articolo 5;

            5) all'articolo 35, che istituisce il regime personale della targa dei veicoli, sia altresì prevista - all'uopo rinviando ad uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 - un'adeguata disciplina di dettaglio, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della nuova normativa alle targhe già assegnate e circolanti, nonché alla regolamentazione dei casi di attacco e distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, di abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore del veicolo, di eventuale personalizzazione della targa e di dismissione, furto e smarrimento della targa stessa;

            6) all'articolo 36, l'ambito di applicazione del comma 2, che attualmente prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia ampliato al fine di ricomprendere, in modo esplicito, anche tutte le ipotesi che, pur non essendo riconducibili alle fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia dei veicoli, sono comunque suscettibili di incidere sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo;

            7) all'articolo 37, in luogo dell'applicazione al personale dell'ACI, già adibito al funzionamento del PRA, delle disposizioni in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni sia invece previsto il trasferimento di tale personale, attraverso un processo di concertazione con le organizzazioni sindacali, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;

 

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            8) all'articolo 39, sia specificato che gli emanandi regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, rechino anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché l'indicazione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;

            9) allo stesso articolo 39, in luogo del mero «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sia invece prevista un'autorizzazione al Governo a procedere ad una più complessiva integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, nonché - ove occorra - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;

            10) sempre con riferimento all'articolo 39, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese, sia esplicitato il principio che anche l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

            11) all'articolo 41, comma 1, lettera e), sia soppressa l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto tale disposizione appare congrua anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del già richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992;

            12) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare infine congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione.

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia chiarito se i servizi oggetto della disposizione siano o meno di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni;

 

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            b) all'articolo 7, comma 3, il rinvio ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo sia accompagnato dall'esplicita previsione che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a 9 posti e oltre i 9 posti.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2272 bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che il provvedimento è volto a promuovere la competitività del sistema produttivo, e quindi del sistema economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

            preso atto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione che ha visto interventi di diversi gruppi parlamentari;

            rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare la procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione del proprietario e del gestore dell'impianto, previa attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato, e salva comunque la possibilità di successive verifiche tecniche a campione da parte dell'ASL;

            rilevato che l'articolo 20 reca la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);

            ritenuto che il meccanismo dell'autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, condivisibile sotto il profilo dell'obiettivo della semplificazione burocratica, non consente adeguate garanzie sul piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

 

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            considerato altresì che risulta all'esame del Senato il testo del disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (A.S. 1507) , nel cui ambito potrebbero trovare una più opportuna collocazione le disposizioni in materia di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla luce della stretta connessione con il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità della soppressione dell'articolo 19, rese in Commissione nella seduta del 24 aprile 2007;

            considerato che l'articolo 36, comma 3, reca l'abolizione del pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

            considerato che l'articolo 37 dispone per il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni;

            rilevato che attualmente le spese del personale ACI gravano sul bilancio autonomo dell'ente che non figura tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;

            rilevato che, alla luce dell'autonomia di bilancio dell'ente, l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, non si tradurrebbe in uno spostamento all'interno della spesa complessiva prevista per il personale pubblico dal bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, con conseguenti oneri per la finanza pubblica;

            rilevato il nesso tra la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, relativo all'abolizione del pubblico registro automobilistico, e la disposizione di cui all'articolo 37 in materia di personale dello stesso pubblico registro automobilistico;

            rilevata infine la necessità di considerare l'abolizione del pubblico registro automobilistico e la condizione del personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento dello stesso, nell'ambito di una revisione organica dell'ente;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sopprimere l'articolo 19 in quanto prevede un meccanismo di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, che è da ritenere in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            2) sopprimere l'articolo 37 in quanto risulta necessario inquadrare l'intervento normativo sul personale dell'Automobile Club d'Italia e delle società collegate, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, in un ambito di riforma generale dell'ente, anche alla luce dei riflessi sulla finanza pubblica dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al suddetto personale,

        e con la seguente osservazione:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare le disposizioni in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) nell'ambito di una revisione organica della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia soppresso l'articolo 2-bis;

            b) sia soppresso l'articolo 19.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.  2272-bis recante «Misure urgenti per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2272, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»;

            considerate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano, le disposizioni del testo, prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 del testo recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;

            rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le previsioni relative all'articolo 4, in materia di distribuzione del GPL, e dell'articolo 8, avente ad oggetto incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;

 

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            considerato che le previsioni di cui al titolo II (articoli dal 9 al 18), che disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; e che, ai sensi dell'articolo 18 del testo, si rinvia ad accordi ed intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato;

            rilevato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7 del testo, recanti misure in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;

            considerato che gli articoli 19, 20, 22 e dal 24 al 27 del testo in esame, che pongono specifiche disposizioni volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);

            considerato che l'articolo 23, che pone specifiche disposizioni a favore delle imprese dello spettacolo, risulta connesso al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) («tutela dei beni culturali»);

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);

            considerato che l'articolo 34, recante norme a favore delle famiglie di invalidi civili minori, incide sui profili di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) («previdenza sociale»);

            valutato che il testo, nel titolo III, contempla disposizioni in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n);

            rilevato che, con riferimento alle norme che intervengono su materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8), appare necessario verificare la compatibilità con le previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117

 

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della Costituzione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, salva espressa delega alle regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 comma 4, che sia salvaguardata la competenza di regioni ed enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carburanti;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le materie non ascrivibili alla esclusiva competenza statale, quali quelle disciplinate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, siano sottoposte alla potestà regolamentare regionale, in conformità alle previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

(Parere espresso il 18 aprile 2007)


        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C. 2272 Governo, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007;

            considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza, lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, secondo cui le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;

 

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            considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;

            rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 4 relative alla distribuzione del GPL ed agli incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;

            valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;

            rilevato che l'articolo 7, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;

            considerato che le specifiche disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 17, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione; e che le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibili al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);

            considerata la previsione di cui all'articolo 42-bis, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione

 

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per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

(Parere espresso il 17 maggio 2007)

 

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